Un diritto «allo stato fluido». Note storico-giuridiche su aequitas e ragionevolezza
Abstract
Nel 1929, fra le pieghe del suo fortunato saggio su Il diritto dei privati, Widar Cesarini Sforza (1886-1965) distingueva due tipi di ordinamento: un primo tipo nel quale «le norme giuridiche non sono permanentemente differenziate da princìpi etici o, in genere, extragiuridici, e che corrispondono ad organizzazioni allo stato fluido o diffuso»; un secondo tipo nel quale «le norme hanno un preciso valore giuridico, e che corrispondono ad organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido» (pp. 29 ss.). L’azione di un’autorità, in primo luogo quella statale, avrebbe determinato una cristallizzazione dei rapporti giuridici, una trasformazione del diritto dallo «stato fluido» allo «stato solido».
Fields of Study & Subjects
Classical Studies and Legal History
Comparative International Legal Studies
Legal and Labor Studies
Publication details
- Journal / source
- Giornale di storia costituzionale
- Publisher
- EUM - Edizioni Università di Macerata
- Volume
- 11
- Pages
- 121–144
- Publication date
- 13 January 2026
- Language
- IT