Un diritto «allo stato fluido». Note storico-giuridiche su aequitas e ragionevolezza

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Authors: Ferdinando Mazzarella
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Abstract

Nel 1929, fra le pieghe del suo fortunato saggio su Il diritto dei privati, Widar Cesarini Sforza (1886-1965) distingueva due tipi di ordinamento: un primo tipo nel quale «le norme giuridiche non sono permanentemente differenziate da princìpi etici o, in genere, extragiuridici, e che corrispondono ad organizzazioni allo stato fluido o diffuso»; un secondo tipo nel quale «le norme hanno un preciso valore giuridico, e che corrispondono ad organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido» (pp. 29 ss.). L’azione di un’autorità, in primo luogo quella statale, avrebbe determinato una cristallizzazione dei rapporti giuridici, una trasformazione del diritto dallo «stato fluido» allo «stato solido».

Fields of Study & Subjects

Classical Studies and Legal History Comparative International Legal Studies Legal and Labor Studies

Publication details

Journal / source
Giornale di storia costituzionale
Publisher
EUM - Edizioni Università di Macerata
Volume
11
Pages
121–144
Publication date
13 January 2026
Language
IT